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		<title><![CDATA[News]]></title>
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		<description><![CDATA[Tutte le informazione relative al settore della sicurezza sul lavoro]]></description>
		<language>IT</language>
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			<title><![CDATA[Infortuni sul lavoro e malattie professionali]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.sicurezzalins.com/blog/index.php?category=Salute"><![CDATA[Salute]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000005"><div class="imTACenter"><span class="fs16lh1-5"><span class="cf1"> </span><b class="imTACenter">Infortuni sul lavoro e malattie professionali</b></span></div> &nbsp;<div class="imTACenter"><span class="fs10lh1-5">Definizioni, regolamenti, panoramica delle malattie professionali e cause</span></div><div class="imTACenter"><span class="fs10lh1-5"><br></span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5"> </span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5">In attesa del nuovo quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro, una delle priorità dell’EU</span><b><span class="fs10lh1-5">‑</span></b><span class="fs10lh1-5">OSHA è sostenere le attività di prevenzione delle malattie correlate al lavoro. Il numero di infortuni sul posto di lavoro è diminuito del 25% negli ultimi 10 anni. Si stima, tuttavia, che le malattie professionali causino ancora 2,4 milioni di decessi in tutto il mondo ogni anno, 200mila dei quali in Europa.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="imTALeft fs10lh1-5"> </span><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5"> </span></div> &nbsp;<div class="imTACenter"><i class="fs12lh1-5">MA QUALI SONO LE DIFFERENZE TRA "<b>INFORTUNI SUL LAVORO</b>" E "<b>MALATTIE PROFESSIONALI</b>"?</i></div><div class="imTACenter"><i><span class="fs10lh1-5"><br></span></i></div><div class="imTACenter"><img class="image-0" src="http://www.sicurezzalins.com/images/18---02-Contenuto-malattia-professionale-1.jpg"  title="" alt=""/><i><span class="fs10lh1-5"><br></span></i></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5">Per </span><b><span class="fs10lh1-5">infortunio sul lavoro</span></b><span class="fs10lh1-5"> si intende ogni lesione originata, in occasione di lavoro, da causa violenta che determini la morte della persona o ne menomi parzialmente o totalmente la capacità lavorativa. È infortunio sul lavoro anche il così detto "infortunio in itinere", cioè quello occorso al lavoratore nel tragitto compiuto per recarsi o tornare dal luogo di lavoro a casa. Sono considerati infortuni sul lavoro anche quelli dovuti a colpa del lavoratore stesso.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="imTALeft fs10lh1-5"> </span><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5">La </span><b><span class="fs10lh1-5">malattia professionale</span></b><span class="fs10lh1-5"> è un evento dannoso che agisce sulla capacità lavorativa della persona e trae origine da cause connesse allo svolgimento della prestazione lavorativa. La causa agisce lentamente e per gradi sull'organismo del soggetto.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5"><br></span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5 ff1"> </span></div> &nbsp;<div class="imTACenter"><i class="fs12lh1-5">MALATTIE PROFESSIONALI E CAUSE</i></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5 ff1"> </span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><div><span class="fs10lh1-5">Le malattie correlate al lavoro comprendono:</span></div><div><br></div><div></div><div><span class="fs10lh1-5">· &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span class="fs10lh1-5"> D</span><span class="fs10lh1-5">isturbi muscolo-scheletrici</span></div><div><span class="fs10lh1-5">· &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span class="fs10lh1-5"> S</span><span class="fs10lh1-5">tress e disturbi di salute mentale</span></div><div><span class="fs10lh1-5">· &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span class="fs10lh1-5"> T</span><span class="fs10lh1-5">umori professionali</span></div><div><span class="fs10lh1-5">· &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span class="fs10lh1-5"> M</span><span class="fs10lh1-5">alattie della pelle</span></div><div><span class="fs10lh1-5">· &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span class="fs10lh1-5"> M</span><span class="fs10lh1-5">alattie professionali causate da agenti biologici</span></div><div><span class="fs10lh1-5"><br></span></div></div><div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5">Molti tipi di malattie possono essere causati o peggiorati dal lavoro. Sebbene le cause alla base di tali malattie possano essere complesse, alcuni tipi di esposizione nei luoghi di lavoro contribuiscono allo sviluppo o alla progressione di una malattia, tra questi l’esposizione a:</span></div><div class="imTAJustify"><span class="imTALeft fs10lh1-5"> </span><br></div><div class="imTAJustify"><!--[if !supportLists]--><span class="fs10lh1-5">· &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><!--[endif]--><span class="fs10lh1-5"><b>Sostanze pericolose</b></span><span class="fs10lh1-5">, quali agenti chimici e biologici, comprese le sostanze cancerogene;</span></div><span class="imTAJustify fs10lh1-5">· &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="fs10lh1-5"><b>R</b></span></span><span class="imTAJustify fs10lh1-5"><b>adiazioni</b></span><span class="imTAJustify fs10lh1-5">, comprese radiazioni ionizzanti e radiazioni ultraviolette del sole;</span><br><div class="imTAJustify"><!--[if !supportLists]--><span class="fs10lh1-5">· &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span class="fs10lh1-5"><b> <!--[endif]-->Fattori fisici</b></span><span class="fs10lh1-5">, compresi vibrazioni, rumore, sollevamenti manuali e lavoro sedentario;</span></div><div class="imTAJustify"><!--[if !supportLists]--><span class="fs10lh1-5">· &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="fs10lh1-5"><b>F</b></span></span><span class="fs10lh1-5"><b>attori di rischio legati all’organizzazione del lavoro e psicosociali</b></span><span class="fs10lh1-5">, quali turni lavorativi e stress.</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5"> </span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5">È importante monitorare attentamente i rischi associati alle esposizioni, nonché la loro combinazione reciproca e i cambiamenti nei modelli lavorativi.</span><br></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5"> </span><span class="fs10lh1-5"> </span></div> &nbsp;<div class="imTACenter"><i class="fs12lh1-5">INDENNITÀ PER MALATTIA PROFESSIONALE</i></div><div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5"> </span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5">Una volta riconosciuta la malattia professionale e qualora questa impedisca al lavoratore di tornare a lavorare, l’Inail corrisponde al lavoratore un’indennità dal quarto giorno successivo alla manifestazione della malattia, così retribuita:</span></div><div class="imTAJustify"><span class="imTALeft fs10lh1-5"> </span><br></div><div class="imTAJustify"><!--[if !supportLists]--><span class="fs10lh1-5">· &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--[endif]-->60% della retribuzione media giornaliera per i primi 90 giorni</span></div><div class="imTAJustify"><!--[if !supportLists]--><span class="fs10lh1-5">· &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--[endif]-->75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno fino alla guarigione</span></div><div class="imTAJustify"><span class="imTALeft fs10lh1-5"> </span><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5">L’indennità viene calcolata sulla retribuzione corrisposta al dipendente nel 15 giorni prima dell’evento. Se il dipendente ha riportato un danno biologico, l’indennità di malattia professionale cambia e si ha diritto ad un indennizzo Inail tarato sulla base della percentuale di danno biologico.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5"> </span></div><div class="imTACenter"><i class="fs10lh1-5"><br></i></div><div class="imTACenter"><i class="fs12lh1-5">REGOLAMENTI</i></div><div class="imTACenter"><span class="imTALeft fs10lh1-5"> </span><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5 cb1">IN ITALIA L'</span><span class="fs10lh1-5 cb1"><b>INAIL</b></span><span class="fs10lh1-5 cb1"> É L'ENTE DI RIFERIMENTO CHE GESTISCE </span><u class="cb1"><span class="fs10lh1-5">L'</span><span class="fs10lh1-5"><b>ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA</b></span></u><span class="fs10lh1-5"><span class="cb1"> CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI.</span> </span><span class="fs10lh1-5">L’elenco europeo delle malattie professionali offre raccomandazioni su quali malattie professionali siano da includere negli elenchi nazionali. I documenti di orientamento a livello dell’UE e a livello nazionale definiscono i criteri diagnostici e di esposizione per riconoscere una malattia sul lavoro come una malattia professionale da includere negli elenchi.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5"><br></span></div><div class="imTACenter"><span class="fs10lh1-5"> &nbsp;</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5">Fra le buone pratiche a livello aziendale rientra la promozione di una cultura della prevenzione dei rischi e del benessere sul posto di lavoro. È altresì fondamentale che le aziende affrontino e gestiscano i rischi e rispettino una gerarchia della prevenzione.</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5"> </span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5"> </span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 17 Feb 2021 14:13:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.sicurezzalins.com/blog/?-infortuni-sul-lavoro-e-malattie-professionali</link>
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			<title><![CDATA[Progetto di formazione e crescita per le aziende]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.sicurezzalins.com/blog/index.php?category=formazione_professionale"><![CDATA[formazione professionale]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000004"><div class="imTACenter"><strong><span class="fs18lh1-5 cf1">NASCE IL PROGETTO DI</span></strong></div><div class="imTACenter"><strong><span class="fs18lh1-5 cf1">FORMAZIONE E CRESCITA PER LE AZIENDE!</span></strong></div><div class="imTACenter"><strong><span class="fs14lh1-5 cf1"><br></span></strong></div><div class="imTACenter"><img class="image-5" src="http://www.sicurezzalins.com/images/immm_mji0cfvp.jpg"  title="" alt=""/><br></div><div class="imTACenter"><span class="fs10lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTACenter"><div><span class="fs14lh1-5 ff1"><b><span class="cf2"><i>"Non potrai mai PROPORRE nulla agli altri, </i></span><span class="cf2"><i>se prima non PROPONI bene te stesso"</i></span></b></span></div><div><span class="fs10lh1-5"><i><br></i></span></div><div><span class="fs10lh1-5"><i><br></i></span></div></div><div class="imTACenter"><span class="fs14lh1-5 ff1">Comincia con il workshop <b>"COMUNICAZIONE EFFICACE" </b></span></div><div class="imTACenter"><span class="fs10lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTACenter"><img class="image-6" src="http://www.sicurezzalins.com/images/imm-7_btirsaxf.jpg"  title="" alt=""/><span class="fs10lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTACenter"><div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5 ff1">La Comunicazione è quel processo attraverso il quale trasmettiamo delle informazioni.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5 ff1">Una Comunicazione Efficace rappresenta un fattore fondamentale di crescita personale e in seguito cercheremo di capire come. Una comunicazione Efficace permette di esprimere sé stessi e i propri stati d‟animo in modo autentico e di instaurare relazioni soddisfacenti nelle quali potere condividere i bisogni, i valori e gli obiettivi in totale chiarezza.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5 ff1">Il Corso di Comunicazione Efficace, finalizzato ad addestrare i partecipanti al miglioramento delle proprie capacità relazionali e comunicative, sarà caratterizzato da una modalità fortemente interattiva e da una costante „partecipazione del gruppo‟ in modo da favorire “l‟apprendimento attivo” di contenuti e tecniche.</span></div><div class="imTAJustify"><br></div></div><div class="imTACenter"><span class="fs10lh1-5 ff1"><span class="imTALeft">Workshop di 8 ore </span>che</span><span class="fs10lh1-5 ff1"> si terrà nelle seguenti giornate: </span></div><div class="imTACenter"><span class="fs10lh1-5 ff1"><br></span></div><div data-line-height="2" class="lh2 imTAJustify"><div class="imTACenter"><div><img class="image-7" src="http://www.sicurezzalins.com/images/pixabay-2389150.png"  title="" alt=""/></div><div><span class="fs10lh2 ff1"> </span><span class="fs14lh2 ff1 cb1"><b><span class="cf3">Sabato </span><span class="cf4">13 Marzo</span><span class="cf3"> a Terni;</span></b></span><span class="fs10lh2"> </span></div></div><div data-line-height="2" class="lh2 imTACenter"><span class="fs14lh2 ff1 cb1"><b><span class="cf3">Sabato</span> <span class="cf4">20 Marzo</span><span class="cf3"> a Perugia;</span></b></span><span class="fs10lh2 ff1"> </span></div><div data-line-height="2" class="lh2 imTACenter"><b class="fs10lh2"><span class="fs14lh2 ff1"><span class="cf3"><span class="cb1">Sabato </span></span><font class="cf4 cb1">27 Marzo</font></span><span class="cf3"><span class="ff1"><span class="fs14lh2 cb1"> a Orvieto (TR);</span></span></span></b><br></div><div data-line-height="2" class="lh2 imTACenter"><div><b class="fs14lh2 ff1 cb1"><span class="cf3">Sabato</span><span class="cf3"> </span><span class="cf4">10 Aprile</span><span class="cf3"> </span><span class="cf3">a Orte (VT).</span></b></div></div><div class="imTAJustify fs10lh2 ff1"><span class="fs10lh2 ff1"><br></span></div><div class="imTARight fs10lh2 ff1"><span class="fs10lh2">Costo a persona: € 150 + iva &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></div><div class="imTARight fs10lh2 ff1"><span class="fs10lh2"><br></span></div><div class="imTARight fs10lh2 ff1"><span class="fs10lh2"><br></span></div><div class="imTACenter"><span class="fs10lh2 ff1"><i>Per saperne di più dai un'occhiata al sito <a href="http://www.sicurezzalins.com/progetto-di-formazione-e-crescita-per-le-aziende-.html" target="_blank" class="imCssLink">www.sicurezzalins.com</a></i></span></div><div class="imTACenter"><span class="fs10lh2 ff1"><i>oppure richiedi Info e Iscrizioni all'email: lins.formazione@gmail.com</i></span></div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2021 13:52:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Sicurezza e attività "extra" mansione]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.sicurezzalins.com/blog/index.php?category=formazione_professionale"><![CDATA[formazione professionale]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000003"><div class="imTACenter"><b class="fs10lh1-5"><span class="fs14lh1-5 cf1">Lavoretti extra mansione:</span></b></div><div class="imTACenter"><b class="fs10lh1-5"><span class="fs14lh1-5 cf1">Valutazione dei rischi, Formazione e Procedure per la sicurezza di tutti</span></b></div><div class="imTACenter"><br></div><div><div class="imTAJustify">Nelle aziende può capitare che il datore di lavoro affidi ai propri dipendenti delle attività estranee al loro ciclo di lavoro ordinario, le cosiddette <b>attività “extra” mansione</b> che un lavoratore può trovarsi ad effettuare saltuariamente sul posto di lavoro.</div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTACenter"><img class="image-0" src="http://www.sicurezzalins.com/images/10-02-21-sicurezza-e-attivita-extra-1.jpg"  title="" alt=""/><br></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Se però svolte senza un'adeguata conoscenza e senza le giuste competenze, possono rivelarsi molto pericolose per il lavoratore che le esercita.</div> &nbsp;<div class="imTAJustify">Come indica il documento INAIL pubblicato nel 2019 "La manutenzione per la sicurezza sul lavoro e la sicurezza nella manutenzione", circa il 10-15% di tutti gli infortuni mortali ed il 15-20% di tutti gli infortuni sul lavoro sono correlati ad interventi di manutenzione. <span class="fs10lh1-5">Questi interventi non mettono in pericolo solo il lavoratore che li esercita, ma, di fronte ad una mancata attività di manutenzione, anche il resto dei dipendenti. </span><span class="fs10lh1-5">Pertanto, questi interventi (quando non svolti da manutentori addetti e specializzati) o, più in generale, le attività “extra”, è importante che non siano trascurati per garantire la sicurezza di tutti.</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"> </div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><i class="fs11lh1-5"><br></i></div><div class="imTACenter"><i><b class="fs14lh1-5 cf2">Ma quali sono gli obblighi e le responsabilità propri del datore di lavoro</b></i></div><div class="imTACenter"><i><b class="fs14lh1-5 cf2">quando affida un lavoro “extra” ad un lavoratore?</b></i></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"> </span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><i><u class="fs11lh1-5"><br></u></i></div><div class="imTACenter"><i><u class="fs11lh1-5 cb1">VALUTAZIONE DEI RISCHI</u></i></div><div class="imTAJustify"><i><u class="fs11lh1-5"><br></u></i></div> &nbsp;<div class="imTAJustify">Spesso, nell’ambito della valutazione dei rischi, si pone l’attenzione esclusivamente sul ciclo produttivo ordinario. Tuttavia, l’art. 17 del D.lgs. 81/2008 stabilisce che tra gli obblighi del datore di lavoro vi è “la valutazione di tutti i rischi”. </div> &nbsp;<div class="imTAJustify">Nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), non devono essere analizzati e valutati solamente i rischi legati alle attività ordinarie svolte in azienda, ma anche tutte le attività “extra” che un lavoratore può svolgere più o meno saltuariamente. Al termine del processo, si può rendere necessaria l’attuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione per innalzare i livelli di sicurezza.</div><div class="imTAJustify"><br></div> &nbsp;<div class="imTACenter"><i><u class="fs11lh1-5 cb1">INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO</u></i></div><div class="imTAJustify"><i><u class="fs11lh1-5"><br></u></i></div> &nbsp;<div class="imTAJustify">Ai sensi degli artt. 18, 36 e 37 del D.lgs. 81/2008, il datore di lavoro deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva:</div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><ul><li><span class="fs10lh1-5">un’adeguata<a href="http://www.sicurezzalins.com/consulenza-d.lgs-81-2008.html" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('http://www.sicurezzalins.com/consulenza-d.lgs-81-2008.html', null, false)"> </a></span><b class="fs10lh1-5"><a href="http://www.sicurezzalins.com/consulenza-d.lgs-81-2008.html" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('http://www.sicurezzalins.com/consulenza-d.lgs-81-2008.html', null, false)">informazione</a></b><span class="fs10lh1-5"> sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;</span><br></li><li><span class="fs10lh1-5">una<a href="http://www.sicurezzalins.com/formazione.html" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('http://www.sicurezzalins.com/formazione.html', null, false)"> </a></span><b class="fs10lh1-5"><a href="http://www.sicurezzalins.com/formazione.html" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('http://www.sicurezzalins.com/formazione.html', null, false)">formazione</a></b><span class="fs10lh1-5"> sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici;</span><br></li><li><span class="fs10lh1-5">un </span><b class="fs10lh1-5">addestramento specifico.</b><br></li></ul><!--[if !supportLists]--></div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<div class="imTAJustify">Ciò significa che questi percorsi devono contemplare anche tutte le attività “extra” che un lavoratore può svolgere in azienda.</div> &nbsp;<div class="imTAJustify"> </div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><i><u class="fs11lh1-5"><br></u></i></div><div class="imTACenter"><i><u class="fs11lh1-5 cb1">PROCEDURE DI LAVORO</u></i></div><div class="imTAJustify"><i><u><br></u></i></div> &nbsp;<div class="imTAJustify">Nell’ottica di un “miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza”, stabilito dall’art. 15 del D.lgs. 81/2008, è necessario predisporre delle specifiche procedure di lavoro o istruzioni operative, per tutte quelle attività che comportano rischi particolari, e vigilare sul loro rispetto. Una procedura di lavoro efficace deve contenere la sequenza delle azioni da eseguire per svolgere in sicurezza una determinata attività.</div> &nbsp;<div class="imTAJustify">Importanti sono le procedure di lockout/tagout relative ad interventi di manutenzione su macchine, attrezzature o impianti. Queste consentono di isolare le fonti di alimentazione di una macchina, con lo scopo di innalzare il livello di sicurezza durante un’attività di manutenzione, mediante il controllo dell’energia pericolosa.</div><div class="imTAJustify"><br></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5"><b><span class="cf3">Di seguito alcuni esempi di attività extra:</span></b></span></div><div class="imTAJustify"><br></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="cf3 cb2"><span class="fs10lh1-5"><i>Attività a rischio elettrico:</i></span> tali attività rientrano nella definizione di “lavoro elettrico” stabilita dalla norma CEI 11-27. I lavori elettrici possono essere effettuati esclusivamente da PES (Persona Esperta) o PAV (Persona Avvertita). Il datore di lavoro, prima dell’affidamento di questi lavori, deve designare per iscritto il lavoratore giudicato idoneo allo svolgimento dei lavori elettrici (in primis verificare la presenza di un diploma e di una adeguata esperienza e in caso contrario procedere con un corso di formazione specifico). </span></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><span class="cf3 cb2"><span class="fs10lh1-5"><i>Gli spazi confinanti:</i></span> effettuare interventi all’interno di spazi confinati (ad es. la pulizia di un silos o di una cisterna),richiede una specifica formazione effettuata ai sensi del DPR177/2011. In questo caso, oltre alla formazione, è necessario fornire al lavoratore appositi rilevatori (ad es. l’esplosimetro per rilevare la concentrazione di determinati gas), adeguate attrezzature (ad es. attrezzature conformi alla direttiva ATEX) e appositi DPI (facciali filtranti per proteggere le vie respiratorie, DPI anticaduta).</span></div><div class="imTAJustify"><span class="imTALeft fs10lh1-5"> </span><br></div><div class="imTAJustify"><span class="cf3 cb2"><span class="fs10lh1-5"><i>I lavori in quota:</i></span> le attività svolte ad un’altezza superiore ai due metri da un piano stabile rientrano nella definizione di “lavori in quota”. In tal caso, il datore di lavoro deve affidare l’intervento esclusivamente a lavoratori in possesso della formazione specifica. Inoltre, qualora non siano presenti parapetti, l’attività richiede l’utilizzo di DPI anticaduta, i quali richiedono uno specifico addestramento. Infine, qualora l’intervento richieda l’utilizzo di determinate attrezzature (ad es. carrello elevatore o piattaforma di lavoro elevabile), che richiedono una formazione specifica ai sensi del D.lgs.81/2008 e dell’Accordo Stato-Regioni, il datore di lavoro deve affidare l’intervento esclusivamente a lavoratori in possesso di idonea formazione specifica.</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2021 15:56:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Bonus Adeguamento Ambienti di Lavoro]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.sicurezzalins.com/blog/index.php?category=sicurezza"><![CDATA[sicurezza]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000002"><div class="imTACenter"><b><span class="cf1">BONUS ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO</span></b></div><div class="imTACenter"><b><span class="cf1">(PER TUTTA ITALIA)</span></b></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Con la Legge di bilancio 2021, sono stati prorogati i termini per il “Bonus adeguamento ambienti di lavoro”: <span class="fs10lh1-5">Imprese, associazioni, fondazioni ecc hanno accesso ad un bonus (credito d’imposta) per le spese sostenute nel 2020 per adeguare gli ambienti di lavoro contro la diffusione del Covid.</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5"><b><br></b></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5"><b>COME FUNZIONA</b></span></div><div class="imTAJustify">Il credito è pari al 60% delle spese sostenute per un max di 80mila euro.</div> &nbsp;<div class="imTAJustify">Fra gli interventi agevolabili:</div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><!--[if !supportLists]-->- &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--[endif]-->Quelli edilizi (rifacimento di spogliatoi e mense)</div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><!--[if !supportLists]-->- &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--[endif]-->Per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni</div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><!--[if !supportLists]-->- &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--[endif]-->Per acquisto arredi di sicurezza (investimento di carattere innovativo e acquisto apparecchiature per controllo temperatura)</div> &nbsp;<div class="imTAJustify">NON VALE PER ACQUISTO DI UN NUOVO ASCENSORE E PER LOCALI EXTRA</div> &nbsp;<div class="imTAJustify">È CUMULABILE CON ALTRE AGEVOLAZIONI PER LE MEDESIME SPESE</div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5 cf1"><b>FINO AL 31 MAGGIO 2021</b></span> INVIO COMUNICAZIONE – CREDITO D’IMPOSTA</div><div class="imTAJustify">Può ESSERE UTILIZZATO ESCLUSIVAMENTE IN COMPENSAZIONE <span class="fs10lh1-5 cf1"><b>FINO AL 30 GIUGNO 2021</b></span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"> </div> &nbsp;<div class="imTAJustify">Codici ATECO attività che possono beneficiare: </div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570158/elenco+allegato+al+provvedimento+codici+ATECO.pdf/a5dae849-f8e9-e3f5-69b0-50a76514f403" target="_blank" class="imCssLink">https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570158/elenco+allegato+al+provvedimento+codici+ATECO.pdf/a5dae849-f8e9-e3f5-69b0-50a76514f403</a></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5"><b>MODULO DA COMPILARE </b></span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2592259/comunicazione_ambienti_sanificazione_mod.pdf/64d177c2-96d2-6335-d276-4e497e0a8b71" target="_blank" class="imCssLink">https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2592259/comunicazione_ambienti_sanificazione_mod.pdf/64d177c2-96d2-6335-d276-4e497e0a8b71</a></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5"><b>ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE </b></span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2592259/comunicazione_ambienti_sanificazione_istr+09072020.pdf/030ec889-bf28-6bdb-0041-8a9f66663f5f" target="_blank" class="imCssLink">https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2592259/comunicazione_ambienti_sanificazione_istr+09072020.pdf/030ec889-bf28-6bdb-0041-8a9f66663f5f</a></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">(Fonte: Agenzia delle Entrate)</div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 15:12:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Regione Lazio: Avviso "RISTORO LAZIO IRAP" - Scadenza 8 Febbraio 2021]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.sicurezzalins.com/blog/index.php?category=Covid-19"><![CDATA[Covid-19]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000001"><div><b><span class="fs14lh1-5">Regione Lazio: Avviso "RISTORO LAZIO IRAP" - Scadenza 8 Febbraio 2021</span></b></div> &nbsp;<div><b><span class="fs14lh1-5"> </span></b></div><div><div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5">Per partecipare e leggere tutti i dettagli dell'avviso consultare il sito della Regione Lazio</span><span class="fs10lh1-5"> </span><span class="fs10lh1-5"><span class="fs10lh1-5"><a href="https://www.regione.lazio.it/ristorolazioirap/" target="_blank" class="imCssLink">https://www.regione.lazio.it/ristorolazioirap/</a></span></span></div></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><div><b><span class="fs14lh1-5">Finalità e risorse disponibili</span></b></div> &nbsp;<div> </div> &nbsp;<div> 1. La Regione Lazio, attraverso il presente Avviso, e in attuazione della <a href="https://www.regione.lazio.it/ristorolazioirap/DGR%2010002020-10414.pdf" target="_blank" class="imCssLink">Deliberazione della Giunta Regionale n. 1000 del 15 dicembre 2020 </a>attiva un intervento denominato “RISTORO LAZIO IRAP” per l’erogazione di un contributo a fondo perduto al fine di rispondere con celerità ed efficacia ai fabbisogni di liquidità delle micro, piccole e medie imprese e liberi professionisti titolari di partita I.V.A. della Regione Lazio penalizzati a causa del COVID-19.</div> &nbsp;<div> 2. Le risorse a disposizione per l’intervento ammontano a 51 milioni di euro nell’ambito dell’azione 3.3.1 del PO FESR LAZIO 2014-2020.</div> &nbsp;<div> 3. La Regione, rilevata l’urgenza di ristorare le imprese, adotta una procedura semplificata in considerazione dell’emergenza epidemiologica COVID-19, che sta determinando evidenti difficoltà economiche e sociali, e che necessita misure adeguate a sostenere il sistema produttivo regionale e, in particolare, i settori maggiormente colpiti dalle misure di contenimento del contagio.</div> &nbsp;<div> </div> &nbsp;<div><b><span class="fs14lh1-5">Destinatari e Requisiti </span></b></div> &nbsp;<div> </div> &nbsp;<div><!--[if !supportLists]-->1. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--[endif]-->I destinatari del contributo RISTORO LAZIO IRAP sono le MPMI e i professionisti titolari di partita IVA operanti nel Lazio, che sono soggetti passivi dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) ai sensi dell’articolo 3 del D.lgs. 446/1997 e che svolgono una delle attività elencate nell’appendice al presente atto, individuate tra quelle che sono state incluse nei DDLL Ristori relativi alle zone gialle o che hanno subito una sospensione di attività a seguito dei DD.PP.CC.MM. 11 e 22 marzo 2020. </div> &nbsp;<div> </div> &nbsp;<div><!--[if !supportLists]-->2. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--[endif]--> Il contributo è destinato ai soggetti che hanno attivato la partita I.V.A. in data antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso e che hanno versato o devono versare una quota IRAP 2020 riferibile alla Regione Lazio. </div> &nbsp;<div> </div> &nbsp;<div><!--[if !supportLists]-->3. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--[endif]--> I soggetti di cui ai precedenti punti devono possedere, a pena di esclusione, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti: </div> &nbsp;<div> </div> &nbsp;<div><i>a.</i> essere una MPMI secondo la definizione di cui all'Allegato I del Regolamento della Commissione (UE) N. 651 del 17 giugno 2014 - che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato - oppure, essere un libero professionista titolare di una partita IVA attiva rilasciata prima della data di pubblicazione dell’avviso (requisito accertato mediante le dichiarazioni di cui all’appendice 3 e 3bis dimensioni di impresa); </div> &nbsp;<div><i>b.</i> avere unità operativa nel territorio regionale; per i liberi professionisti avere il luogo di esercizio dell'attività nel territorio regionale; </div> &nbsp;<div><i>c.</i> essere soggetti passivi dell’IRAP ai sensi dell’articolo 3 del D.lgs. 446/1997; </div> &nbsp;<div><i>d.</i> essere regolarmente iscritto (Registro Imprese o Repertorio Economico Amministrativo) alla CCIAA ed esercitare, in relazione all’unità operativa o al luogo di esercizio destinatari dell'intervento, un’attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 indicate nell’appendice 2 al presente Avviso (come da allegato 1 alla DGR 1000/2020); </div> &nbsp;<div><i>e.</i> essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; tale requisito non si applica ai liberi professionisti; </div> &nbsp;<div><i>f.</i> non presentare le caratteristiche di Impresa in Difficoltà ai sensi dell’art. 2 punto 18) del Reg. (UE) n. 651/2014 al 31/12/2019; In deroga a quanto precede, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;</div> &nbsp;<div><i>g.</i> non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; </div> &nbsp;<div><i>h.</i> non aver riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:</div> &nbsp;<div><i> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</i>i. delitti consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;</div> &nbsp;<div>ii. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346- bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; </div> &nbsp;<div>iii. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; </div> &nbsp;<div>iv. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; </div> &nbsp;<div>v. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; </div> &nbsp;<div>vi. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. </div> &nbsp;<div>vii. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. </div> &nbsp;<div>L'esclusione di cui al presente punto h. va accertata nei confronti:</div> &nbsp;<div> - del titolare se si tratta di impresa individuale;</div> &nbsp;<div> - di un socio, se si tratta di società in nome collettivo;</div> &nbsp;<div> - dei soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice; </div> &nbsp;<div>- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.</div> &nbsp;<div> &nbsp;In ogni caso, l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;</div> &nbsp;<div><i>i.</i> non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione; </div> &nbsp;<div><i>j.</i> essere in regola con la Disciplina antiriciclaggio; </div> &nbsp;<div><i>k.</i> osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di: </div> &nbsp;<div>(i) prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; </div> &nbsp;<div>(ii) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; </div> &nbsp;<div>(iii) inserimento dei disabili; </div> &nbsp;<div>(iv) pari opportunità; </div> &nbsp;<div>(v) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale; </div> &nbsp;<div>(vi) tutela dell’ambiente; </div> &nbsp;<div><i>l.</i> essere in regola con il versamento dei contributi verso gli Enti Previdenziali; </div> &nbsp;<div><i>m.</i> essere in regola con la disciplina Antimafia; </div> &nbsp;<div><i>n.</i> essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea [se l’impresa è stata costituita prima del 23 maggio 2007]; </div> &nbsp;<div><i>o.</i> non essere stabilito in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione delle norme fiscali convenute a livello internazionale, o le cui pratiche in materia fiscale non rispettano la raccomandazione della Commissione, del 6 dicembre 2010, concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale [C(2012)8805]; </div> &nbsp;<div><i>p.</i> non aver ricevuto aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;</div> &nbsp;<div><i>q.</i> non aver ricevuto aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione; </div> &nbsp;<div><i>r.</i> non essere in posizione di conflitto di interessi o di pantouflage come da specifica dichiarazione (appendice 5).</div> &nbsp;<div> </div> &nbsp;<div><b><span class="fs14lh1-5">Natura dell’Aiuto e contributo erogabile</span></b></div> &nbsp;<div> </div> &nbsp;<div>1. Il contributo RISTORO LAZIO IRAP è parametrato, fino ad un massimo di 25.000 euro, sull’importo della seconda o unica rata dell’acconto 2020 dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) ed è finalizzato ad affrontare i bisogni di liquidità dell’impresa. </div> &nbsp;<div>2. L'aiuto non è subordinato alla presentazione di un programma di investimenti. </div> &nbsp;<div>3. Il contributo a fondo perduto è concesso in base al regime quadro di cui all’art. 54 del D.L. 34/2020 e s.m.i., notificato alla Commissione europea con numero SA.57021 1 nel rispetto dei limiti e delle condizioni, anche di natura pubblicitaria, previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (Quadro Temporaneo), e successive modifiche fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte ed esclude gli attori e i settori ritenuti meno esposti alla crisi o che hanno già ricevuto ristori della Regione Lazio. In particolare il contributo ottenibile deve rispettare la soglia prevista dal punto 3.1 del "Quadro temporaneo” (Comunicazione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 e s.m.i. - in materia di aiuti di importo limitato) pari ad euro 800.000 per impresa unica (di cui alla definizione contenuta nell’appendice 1) e come risultante a seguito delle verifiche sul Registro nazionale degli aiuti di Stato. </div> &nbsp;<div>4. Il contributo è concesso entro e non oltre il 30 giugno 2021. </div> &nbsp;<div>5. L’aiuto può essere cumulato con aiuti concessi in base al Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi. </div> &nbsp;<div>6. Nel caso di impresa multimpianto con attività esercitata su una pluralità di sedi, il contributo concedibile è pari alla quota di seconda o unica rata di acconto IRAP 2020 dovuta alla Regione Lazio relativamente alla produzione realizzata nel proprio territorio. In particolare, possono realizzarsi le seguenti casistiche: </div> &nbsp;<div>a. impresa con sede legale e unità locali/sedi operative nel solo Lazio: la Regione destinataria del gettito è esclusivamente il Lazio e l’IRAP è versata alla stessa regione, pertanto il contributo è pari all’intero importo dell’IRAP versata o da versare quale seconda o unica rata dell’acconto 2020; </div> &nbsp;<div>b. impresa con sede legale nel Lazio2 e unità locali/sedi operative in altre regioni e sedi operative anche nel Lazio: l’IRAP è versata integralmente alla Regione Lazio ma il contributo concedibile è commisurato alla quota di IRAP versata o da versare quale seconda o unica rata dell’acconto 2020 riferita alla Regione Lazio per la quota di produzione nella stessa realizzata, sulla base dei criteri di cui all’articolo 4, comma 2 del D.lgs. 446/1997. </div> &nbsp;<div>c. impresa con sede legale in regione diversa dal Lazio con unità locali/sedi operative nella Regione Lazio: l’IRAP è versata in altra regione. Pertanto, il contributo è commisurato alla quota di IRAP versata o da versare quale seconda o unica rata dell’acconto 2020 riferita alla Regione Lazio per la quota di produzione nella stessa realizzata, sulla base dei criteri di cui all’articolo 4, comma 2 del D.lgs. 446/1997.</div> &nbsp;<div> </div> &nbsp;<div>7. I soggetti di cui alle lettere b) e c) del precedente punto 6 sono tenuti, ai fini dell’accesso al contributo ad attestare, con perizia asseverata3 la quota di imposta di competenza della Regione Lazio e su tale importo richiedere alla Regione stessa il contributo RISTORO LAZIO IRAP. </div> &nbsp;<div>8. Gli aiuti possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendenti per effetto di decisioni di recupero di aiuti adottate dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 anche in assenza di rimborso o deposito delle somme dovute in un conto bloccato. In tal caso, la Regione Lazio attiverà la compensazione di cui all’art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.</div> &nbsp;<div> </div> &nbsp;<div> </div> &nbsp;<div><b><span class="fs14lh1-5">Modalità e termini della presentazione delle richieste</span></b></div> &nbsp;<div> </div> &nbsp;<div>1. Contestualmente alla pubblicazione dell’Avviso, in data 07/01/2021, nella pagina dedicata alla procedura per la richiesta del contributo del sito web della Regione Lazio e/o della società LAZIOcrea S.p.A., sarà disponibile il “Manuale d’uso dell’applicativo” che illustra, nel dettaglio, le modalità di compilazione e invio della domanda. </div> &nbsp;<div>2. La domanda dovrà essere predisposta e presentata, a pena di esclusione, attraverso lo sportello telematico disponibile al sito <a href="https://www.regione.lazio.it/ristorolazioirap/" target="_blank" class="imCssLink">https://www.regione.lazio.it/ristorolazioirap/</a> che <span class="fs10lh1-5"><b>sarà attivato dalle ore 10.00 del giorno 11/01/2021 alle ore 10.00 del giorno 08/02/2021</b></span> o fino ad esaurimento risorse. La chiusura dello sportello sarà resa nota con apposito provvedimento del Direttore regionale competente, pubblicato sul sito web dedicato e sul BURL. </div> &nbsp;<div>3. La domanda, compilata esclusivamente on line, può essere inviata in due modalità: </div> &nbsp;<div>a. scaricata in formato pdf, firmata digitalmente e caricata on line unitamente al documento di identità; </div> &nbsp;<div>b. scaricata in formato pdf, stampata e firmata in modalità olografa, scansionata e caricata on line unitamente al documento di identità. </div> &nbsp;<div>4. Una volta compilata la domanda, il richiedente passa alla compilazione e sottoscrizione con firma digitale o olografa dei documenti e delle dichiarazioni da allegare, pena l’esclusione. </div> &nbsp;<div>5. Il file pdf della domanda - datata e sottoscritta digitalmente o in maniera olografa - dovrà essere caricato on line attivando l’apposito tasto e inviato telematicamente, unitamente ad un documento di identità in corso di validità e a tutti gli allegati previsti. Pertanto, il richiedente dovrà caricare ed allegare: </div> &nbsp;<div>a. Domanda generata dal sistema; </div> &nbsp;<div>b. Scansione documento di identità; </div> &nbsp;<div>c. Per i soggetti con unità locali/sedi operative in più regioni, perizia asseverata da Professionista abilitato in relazione alla quota di seconda o unica rata di acconto IRAP riferibile al Lazio ; </div> &nbsp;<div>d. Dichiarazioni dell'Impresa relative al possesso dei requisiti di cui all’art. 3 dell’Avviso (appendice 3) oppure Dichiarazioni del Libero professionista relative al possesso dei requisiti di cui all’art. 3 dell’avviso (appendice 3 bis); </div> &nbsp;<div>e. Dichiarazione relativa alle dimensioni di impresa (appendice 4); </div> &nbsp;<div>f. Dichiarazione conflitto di interessi e antipantouflage (appendice 5) </div> &nbsp;<div>g. Dichiarazione attestante l'assenza di condanne (appendice 6); </div> &nbsp;<div>6. Le dichiarazioni di cui ai punti d, e, f e g del comma precedente sono contenute tutte in un unico file in formato pdf. </div> &nbsp;<div>7. Per la domanda di ammissione deve essere destinata la marca da bollo da 16,00 euro debitamente annullata, il cui codice identificativo è inserito nell’apposito campo in fase di compilazione della domanda; la suddetta marca da bollo non è stata e non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011) e sarà tenuta a disposizione per essere esibita in caso di controlli da parte del Gestore. </div> &nbsp;<div>8. La domanda si considera inoltrata al termine della compilazione e del caricamento degli allegati indicati al comma 5, con il ricevimento dell’e-mail dall’indirizzo bandoristorolazioirap@regione.lazio.it di avvenuta protocollazione e del relativo codice alfanumerico che deve essere conservato con cura per le successive comunicazioni. L’indirizzo mail di notifica del numero di protocollo è solo indirizzo di sistema e non deve essere utilizzato per le comunicazioni. </div> &nbsp;<div>9. Dopo aver inviato la domanda NON sarà più possibile modificare la richiesta, pertanto si invita a prestare la massima attenzione nella compilazione della predetta richiesta. La presentazione della domanda mediante il predetto sistema è a totale ed esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di LAZIOcrea S.p.A. e Regione Lazio qualora per disguidi, ritardi e in genere problematiche non ad esse imputabili la domanda non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. In ogni caso, l’Amministrazione regionale e LAZIOcrea S.p.A. non rispondono di eventuali ritardi e/o disguidi telematici di qualsiasi natura e causa o comunque imputabili a fatto di terzi. </div> &nbsp;<div>10. Eventuali problemi in fase di caricamento dati possono essere sottoposti a LAZIOcrea S.p.A. tramite una mail all’indirizzo assistenzatecnicairap@laziocrea.it mentre i chiarimenti in merito al contenuto dell’avviso possono essere sottoposti a LAZIOcrea S.p.A. tramite una mail all’indirizzo chiarimentiristoroirap.laziocrea@legalmail.it. È sempre opportuno inserire anche un recapito telefonico per garantire una tempestiva risposta. In alternativa è possibile contattare il NUR – Numero Unico Regionale allo 06 – 99.500 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 19.00. Gli operatori NON sono abilitati a fornire risposte ma raccoglieranno le segnalazioni e le inoltreranno ai soggetti competenti. In apposita sezione del sito web di LAZIOcrea S.p.A. saranno pubblicate le risposte alle domande più frequenti sotto forma di FAQ. </div> &nbsp;<div>11. La domanda, che sarà generata automaticamente, conterrà tutte le informazioni accettate in fase di compilazione. In particolare: </div> &nbsp;<div>a) Anagrafica del richiedente </div> &nbsp;<div>b) Anagrafica dell’impresa con i dati relativi alla seconda o unica rata dell’acconto 2020 dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) su cui si commisura il contributo concedibile; </div> &nbsp;<div>c) (in alternativa al punto b) Anagrafica del libero professionista con i dati relativi alla seconda o unica rata dell’acconto 2020 dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) su cui si commisura il contributo concedibile. </div> &nbsp;<div>12. I campi obbligatori, se non compilati, non permetteranno l’invio della domanda. In fase d’invio, in alto alla schermata, l’applicativo indicherà quali sono i campi obbligatori non correttamente compilati. </div> &nbsp;<div>13. Il richiedente è consapevole che la domanda è resa nella forma dell'autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso. Il soggetto richiedente deve compilare tutti i campi obbligatori richiesti dalla procedura informatica e inserire tramite upload tutta la documentazione accessoria richiesta. </div> &nbsp;<div>14. Il richiedente s’impegna a consentire in qualsiasi momento, controlli ed accertamenti che LAZIOcrea S.p.A., la Regione Lazio e i competenti organismi statali, della Commissione Europea e dell’Unione Europea riterranno più opportuni in ordine alla verifica dei dati dichiarati. </div> &nbsp;<div>15. Al fine di accelerare e semplificare le misure di sostegno alle imprese, i controlli sulle dichiarazioni rese saranno effettuati anche successivamente all’erogazione del contributo, così come stabilito dall’art. 71 comma 1 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, come modificato dall’art. 264 comma 2, lett. a) del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, con applicazione, nel caso di dichiarazioni mendaci, delle conseguenze anche penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, come da ultimo rese più severe per effetto del citato articolo 264.</div> &nbsp;<div> </div> &nbsp;<div> </div> &nbsp;<div><b>DIRITTI DEGLI INTERESSATI</b> </div> &nbsp;<div>L’interessato potrà rivolgersi alla Regione Lazio per avere informazioni e chiarimenti sui trattamenti indicati all’interno della presente informativa ed esercitare i diritti allo stesso riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679. In particolare l’interessato potrà ottenere: l’accesso ai dati personali che lo riguardano, e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che Lo riguarda o di opporsi al trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, fatte comunque salve eventuali limitazioni previste da specifiche disposizioni normative </div> &nbsp;<div> </div><div>Per partecipare e leggere tutti i dettagli dell'avviso consultare il sito della Regione Lazio</div> &nbsp;<div> (fonte: <span class="fs10lh1-5"><a href="https://www.regione.lazio.it/ristorolazioirap/" target="_blank" class="imCssLink">https://www.regione.lazio.it/ristorolazioirap/</a>)</span></div> &nbsp;<div> </div> &nbsp;<div> </div></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2021 15:44:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.sicurezzalins.com/blog/?regione-lazio--avviso--ristoro-lazio-irap----scadenza-8-febbraio-2021</link>
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			<title><![CDATA[Regione Umbria: Avviso “UNA TANTUM AUTONOMI” - Scadenza: 26 Febbraio 2021]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.sicurezzalins.com/blog/index.php?category=Covid-19"><![CDATA[Covid-19]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000000"><div><div class="imTAJustify"><b><span class="fs10lh1-5">Avviso pubblico “UNA TANTUM AUTONOMI”</span></b></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><b><span class="fs10lh1-5">Avviso “UNA TANTUM AUTONOMI” per sostenere i lavoratori autonomi colpiti dalla crisi economica derivante dall’emergenza Covid-19</span></b></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5">POR FSE Umbria 2014-2020 - Asse II, PI 9.iv – Art. 22 DL 157/2020</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5"> </span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5">Con </span><span class="fs10lh1-5"><span class="cf1"><a href="http://www.arpalumbria.it/sites/default/files/deterninazione_dirigenziale_n._1703_del_29.12.2020.pdf" target="_blank" class="imCssLink">Determinazione Dirigenziale n.1703 del 29.12.2020</a></span></span><span class="fs10lh1-5"> è stato approvato l'avviso “Una tantum autonomi” ai sensi della DGR 1217 del 16.12/2020,così come integrata dalla DGR 1276 del 23/12/2020.</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><b><span class="fs10lh1-5"> </span></b></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><b><span class="fs10lh1-5">&gt;&gt;&gt;&gt; &nbsp;</span></b><span class="fs10lh1-5"><b><span class="cf1">Avviso pubblico:</span></b></span><b><span class="fs10lh1-5"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></b></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><b><span class="fs10lh1-5"><a href="http://www.arpalumbria.it/sites/default/files/avviso_pubblico_una_tantum_autonomi.pdf" target="_blank" class="imCssLink">https://www.arpalumbria.it/sites/default/files/avviso_pubblico_una_tantum_autonomi.pdf</a></span></b></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><b><span class="fs10lh1-5"> </span></b></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><b><span class="fs10lh1-5">Contributo</span></b><br><span class="fs10lh1-5"> L’avviso prevede l’erogazione di una indennità una tantum a fondo perduto pari a</span><span class="fs10lh1-5"> &nbsp;</span><span class="fs10lh1-5">1.500 euro</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5"> </span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><b><span class="fs12lh1-5">A CHI SI RIVOLGE – DESTINATARI</span></b></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5">Possono accedere all’indennità le persone fisiche che, alla data di presentazione della domanda:</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><!--[if !supportLists]--><span class="fs10lh1-5 ff1">·</span><span class="fs10lh1-5 ff1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><!--[endif]--><span class="fs10lh1-5">Siano residenti in Umbria sia alla data del 01.10.2020 che alla data di presentazione della domanda;</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><!--[if !supportLists]--><span class="fs10lh1-5 ff1">·</span><span class="fs10lh1-5 ff1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><!--[endif]--><span class="fs10lh1-5">non siano &nbsp;titolari di alcun trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia;</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><!--[if !supportLists]--><span class="fs10lh1-5 ff1">·</span><span class="fs10lh1-5 ff1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><!--[endif]--><span class="fs10lh1-5">non siano titolari di alcun rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione di eventuali contratti a chiamata, e di non rientrare in alcun caso tra i destinatari dei trattamenti previsti per i lavoratori alle dipendenze agli artt 19-22 quinquies del DL 18/2020 e smi;</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><!--[if !supportLists]--><span class="fs10lh1-5 ff1">·</span><span class="fs10lh1-5 ff1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><!--[endif]--><span class="fs10lh1-5">non siano percettori di reddito o pensione di cittadinanza, reddito di emergenza, NASPI o altre forme di assistenza previste dalla normativa, fatta eccezione di altre forme previste a seguito dell’emergenza epidemiologica da SARS COVID-19;</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><!--[if !supportLists]--><span class="fs10lh1-5 ff1">·</span><span class="fs10lh1-5 ff1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><!--[endif]--><span class="fs10lh1-5">abbiano dovuto sospendere nel corso del 2020 la propria attività in quanto non rientrante tra quelle individuate come essenziali dal DPCM 11.03.2020 così come integrato dal DPCM 22.03.2020 ovvero abbiano comunque dovuto ridurre l’orario o i giorni di apertura a seguito dei DPCM e/o delle ordinanze del Presidente della Regione per contrastare gli effetti dell’epidemia SARS COVID 19;</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><!--[if !supportLists]--><span class="fs10lh1-5 ff1">·</span><span class="fs10lh1-5 ff1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><!--[endif]--><span class="fs10lh1-5">abbiano una attestazione ISEE ORDINARIO in corso di validità</span><b><span class="fs10lh1-5">;</span></b></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><!--[if !supportLists]--><span class="fs10lh1-5 ff1">·</span><span class="fs10lh1-5 ff1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><!--[endif]--><span class="fs10lh1-5">abbiano le posizioni previdenziali ed assistenziali richieste attive alla data del 01.10.2020 e a quella di presentazione della domanda;</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><!--[if !supportLists]--><span class="fs10lh1-5 ff1">·</span><span class="fs10lh1-5 ff1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><!--[endif]--><span class="fs10lh1-5">rientrino in una delle tipologie di lavoro previste dall’avviso (Tipologia 1, Tipologia 2A, Tipologia 2B, Tipologia 2C, Tipologia 3).</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5">Si precisa che il destinatario finale può, in ogni caso, presentare una sola istanza e potrà essere assegnatario di un solo contributo.</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5"> </span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><b><span class="fs10lh1-5">TIPOLOGIA 1: AUTONOMI DEI CENTRI STORICI E COMMERCIALI</span></b><span class="fs10lh1-5"> </span><b><span class="fs10lh1-5">(Commercianti / Artigiani / Artisti)</span></b><span class="fs10lh1-5"> devono essere in possesso dei seguenti requisiti:</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><!--[if !supportLists]--><span class="fs10lh1-5 ff1">·</span><span class="fs10lh1-5 ff1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><!--[endif]--><span class="fs10lh1-5">appartenere ad una delle seguenti categorie:</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5">1.</span><b><span class="fs10lh1-5"> Commerciant</span></b><span class="fs10lh1-5">i al dettaglio</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5">2. </span><b><span class="fs10lh1-5">Artigiani</span></b><span class="fs10lh1-5"> con unità locale stabilmente aperta al pubblico per la vendita diretta</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5">3. </span><b><span class="fs10lh1-5">Commercianti</span></b><span class="fs10lh1-5"> esercenti attività di commercio su aree pubbliche in sede fissa ovvero altra tipologia di attività che sia esercitata su aree pubbliche con carattere di stabilità e continuità con esclusione quindi delle attività relative ai mercati settimanali, mensili o straordinari o comunque di ogni altra tipologia di attività che non sia esercitata giornalmente nel medesimo spazio</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5">4. </span><b><span class="fs10lh1-5">Artisti</span></b><span class="fs10lh1-5"> o professionisti assimilati agli artisti con sede dell’attività stabilmente e continuativamente aperta al pubblico per la vendita diretta di beni e produzioni artistiche</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><!--[if !supportLists]--><span class="fs10lh1-5 ff1">·</span><span class="fs10lh1-5 ff1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><!--[endif]--><span class="fs10lh1-5">essere lavoratore autonomo iscritto ad INPS alla Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) - gestione speciale degli artigiani e dei commercianti ovvero per artisti e professionisti di cui alla lettera D alla gestione separata INPS </span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><!--[if !supportLists]--><span class="fs10lh1-5 ff1">·</span><span class="fs10lh1-5 ff1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><!--[endif]--><span class="fs10lh1-5">essere alternativamente titolare di partita iva, artista o professionista, titolare di ditta individuale o coadiuvante familiare o socio di società in nome collettivo o socio accomandatario in una società in accomandita semplice o socio di altra società di persone o socio di società a responsabilità limitata presso cui svolge la sua attività prevalente in posizione autonoma;</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><!--[if !supportLists]--><span class="fs10lh1-5 ff1">·</span><span class="fs10lh1-5 ff1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><!--[endif]--><span class="fs10lh1-5">che l’attività sia ubicata (sede operativa/unità locale per le lettere A e B sede concessa per la lettera C o sede per la vendita dell’attività artistica/professionale per la lettera D):</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5">1. </span><b><span class="fs10lh1-5">nel centro storico</span></b><span class="fs10lh1-5"> individuato quale zona “A” della cittadina capoluogo di comune, &nbsp;come risulta dai vigenti strumenti urbanistici;</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5">2. nell’intero territorio comunale per i comuni di cui all’ allegato 1 del DL 189/2016 (colpiti dal sisma del 2016)</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5">3. </span><b><span class="fs10lh1-5">all’interno di un centro commerciale</span></b><span class="fs10lh1-5"> - di cui all’art. 29 della legge regionale 10.06.2014 n. 10 - ed individuata quale esercizio di vicinato in ragione di una superficie di vendita inferiore a 250 mq</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5">4. nelle immediate adiacenze di un </span><b><span class="fs10lh1-5">luogo di interesse naturalistico - ambientale &nbsp;di rilevanza regionale o nazionale o dei luoghi di interesse religioso</span></b><span class="fs10lh1-5">, non ricompresi nei centri storici, limitatamente alle attività commerciali su aree pubbliche in sede fissa di cui alla lettera C</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5"> </span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><!--[if !supportLists]--><span class="fs10lh1-5 ff1">·</span><span class="fs10lh1-5 ff1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><!--[endif]--><span class="fs10lh1-5">che l’attività di cui sopra sia aperta al pubblico stabilmente e continuativamente ai fini della vendita diretta al consumatore finale </span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><!--[if !supportLists]--><span class="fs10lh1-5 ff1">·</span><span class="fs10lh1-5 ff1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><!--[endif]--><span class="fs10lh1-5">che l’attività di cui sopra sia classificabile come micro o piccola impresa </span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><!--[if !supportLists]--><span class="fs10lh1-5 ff1">·</span><span class="fs10lh1-5 ff1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><!--[endif]--><span class="fs10lh1-5">che risulti attiva al 01.10.2020 e non cessata alla data di presentazione della domanda </span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><!--[if !supportLists]--><span class="fs10lh1-5 ff1">·</span><span class="fs10lh1-5 ff1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><!--[endif]--><span class="fs10lh1-5">che eserciti come attività prevalente una delle seguenti (COD. ATECO prevalente):</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5">C (10-33) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ATTIVITÀ MANIFATTURIERE</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5">G 47.1 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI NON SPECIALIZZATI</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5">G 47.2 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI</span><br><span class="fs10lh1-5"> </span><b><span class="fs10lh1-5">con esclusione </span></b><span class="fs10lh1-5">di</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><i><span class="fs10lh1-5">G 47.26 Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)</span></i></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><!--[if !supportLists]--><span class="fs10lh1-5">47.5</span><!--[endif]--><span class="fs10lh1-5"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI PER USO DOMESTICO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><!--[if !supportLists]--><span class="fs10lh1-5">47.6</span><!--[endif]--><span class="fs10lh1-5"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI CULTURALI E RICREATIVI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5">47.7 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5">con </span><b><span class="fs10lh1-5">esclusione di</span></b><span class="fs10lh1-5"> </span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><i><span class="fs10lh1-5">47.73 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati</span></i></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><i><span class="fs10lh1-5">47.74 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati</span></i></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><i><span class="fs10lh1-5">47.75 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati.</span></i></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><i><span class="fs10lh1-5">47.78.93 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali- 47.78.94 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)</span></i></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5">G47.8 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE (</span><b><span class="fs10lh1-5">limitatamente a quello svolto in sede fissa come specificato alla lettera C)</span></b></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5">R 90.03 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CREAZIONI ARTISTICHE E LETTERARIE</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5"> </span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><b><span class="fs10lh1-5">TIPOLOGIA 2: AUTONOMI DELLO SPETTACOLO, SPORT E CULTURA</span></b></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5"> </span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><b><span class="fs10lh1-5">TIPOLOGIA 2A (Sport e Spettacolo) </span></b><span class="fs10lh1-5">devono essere in possesso dei seguenti requisiti:</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><!--[if !supportLists]--><span class="fs10lh1-5 ff1">·</span><span class="fs10lh1-5 ff1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><!--[endif]--><span class="fs10lh1-5">essere un lavoratore iscritto ad INPS - Gestione Lavoratori Spettacolo e Sport (ex Enpals) o al Fondo INPS -PSMSAD (Pittori, Scultori, Musicisti, Scrittori e Autori Drammatici)</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><!--[if !supportLists]--><span class="fs10lh1-5 ff1">·</span><span class="fs10lh1-5 ff1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span class="fs10lh1-5">avere, nel periodo che intercorre tra il 01.012019 e la data dl presentazione della domanda versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, connessi all’esercizio di dette attività, pari ad almeno 7 giornate</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><!--[if !supportLists]--><span class="fs10lh1-5 ff1">·</span><span class="fs10lh1-5 ff1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span class="fs10lh1-5">che lo svolgimento di detta attività avvenga con partita IVA attiva alla data del 01.10.2020 e non cessata alla data di presentazione della domanda ovvero con lavoro a chiamata o assimilabile che abbia riguardato periodi tra il 01.01.2019 e la data di presentazione della domanda.</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><b><span class="fs10lh1-5"> </span></b></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><b><span class="fs10lh1-5">TIPOLOGIA 2B (CONI / CIP) </span></b><span class="fs10lh1-5">devono essere in possesso dei seguenti requisiti:</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><!--[if !supportLists]--><span class="fs10lh1-5 ff1">·</span><span class="fs10lh1-5 ff1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span class="fs10lh1-5">essere un lavoratore autonomo iscritto ad INPS– gestione separata</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><!--[if !supportLists]--><span class="fs10lh1-5 ff1">·</span><span class="fs10lh1-5 ff1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span class="fs10lh1-5">avere una collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 917/1986</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><!--[if !supportLists]--><span class="fs10lh1-5 ff1">·</span><span class="fs10lh1-5 ff1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span class="fs10lh1-5">avere, nel periodo che intercorre tra il 01.01.2019 e la data dl presentazione della domanda versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali pari ad almeno 1.000,00 euro connessi all’esercizio di dette professioni</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><!--[if !supportLists]--><span class="fs10lh1-5 ff1">·</span><span class="fs10lh1-5 ff1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span class="fs10lh1-5">che lo svolgimento di detta attività avvenga unicamente con partita IVA attiva alla data del 01.10.2020 e non cessata alla data di presentazione della domanda ovvero mediante un contratto di collaborazione (che prevede il versamento di contributi previdenziali e assistenziali)con un soggetto tra quelli sopra indicati avente sede per lo svolgimento della collaborazione in Umbria che abbia riguardato periodi tra il 01.01.2019 e la data di presentazione della domanda.</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><b><span class="fs10lh1-5"> </span></b></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><b><span class="fs10lh1-5">TIPOLOGIA 2C (Professionisti dei beni culturali) </span></b><span class="fs10lh1-5">devono essere in possesso dei seguenti requisiti:</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><!--[if !supportLists]--><span class="fs10lh1-5 ff1">·</span><span class="fs10lh1-5 ff1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><!--[endif]--><span class="fs10lh1-5">essere lavoratore autonomo iscritto ad INPS – gestione separata o altra cassa, alla data di presentazione della domanda</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><!--[if !supportLists]--><span class="fs10lh1-5 ff1">·</span><span class="fs10lh1-5 ff1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><!--[endif]--><span class="fs10lh1-5">possedere, alla data del 01.10.2020,ai sensi della Legge 22 luglio 2014, n. 110 “Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti” e del D. M. 244 del 20 maggio 2019, comprovati requisiti per l’esercizio delle professioni ivi definiti attestati tramite iscrizione agli Elenchi nazionali dei professionisti competenti a eseguire interventi sui beni culturali (D.M. 244 del 20 maggio 2019) ovvero attestazione rilasciata dalle associazioni autorizzate dal MISE ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 &nbsp;“Disposizioni in materia di professioni non organizzate”</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><!--[if !supportLists]--><span class="fs10lh1-5 ff1">·</span><span class="fs10lh1-5 ff1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><!--[endif]--><span class="fs10lh1-5">di avere, nel periodo che intercorre tra il 01.01.2019 e la data di presentazione della domanda versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali pari ad almeno 1.000,00 euro connessi all’esercizio di dette professioni</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><!--[if !supportLists]--><span class="fs10lh1-5 ff1">·</span><span class="fs10lh1-5 ff1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span class="fs10lh1-5">che lo svolgimento di detta attività avvenga unicamente attraverso partita IVA attiva alla data del 01.10.2020.</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5"> </span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><b><span class="fs10lh1-5">TIPOLOGIA 3: AUTONOMI TEMPO LIBERO, INTRATTENIMENTO, EVENTI, ATTIVITÀ RICREATIVE E SOMMINISTRAZIONE </span></b><span class="fs10lh1-5">devono essere in possesso dei seguenti requisiti:</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><!--[if !supportLists]--><span class="fs10lh1-5 ff1">·</span><span class="fs10lh1-5 ff1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span class="fs10lh1-5">essere lavoratore autonomo iscritto ad INPS alla Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) o altra gestione speciale o separata;</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><!--[if !supportLists]--><span class="fs10lh1-5 ff1">·</span><span class="fs10lh1-5 ff1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span class="fs10lh1-5">essere alternativamente titolare di partita iva (senza iscrizione al registro delle imprese) o titolare di ditta individuale o coadiuvante familiare o socio di società in nome collettivo o socio accomandatario in una società in accomandita semplice o socio di altra società di persone o socio di società a responsabilità limitata presso cui svolge la sua attività prevalente in posizione autonoma, &nbsp;che abbia almeno un’unità produttiva/locale:</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><!--[if !supportLists]--><span class="fs10lh1-5 ff1">·</span><span class="fs10lh1-5 ff1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><!--[endif]--><span class="fs10lh1-5">ubicata in Umbria</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><!--[if !supportLists]--><span class="fs10lh1-5 ff1">·</span><span class="fs10lh1-5 ff1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><!--[endif]--><span class="fs10lh1-5">classificabile come micro o piccola impresa</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><!--[if !supportLists]--><span class="fs10lh1-5 ff1">·</span><span class="fs10lh1-5 ff1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><!--[endif]--><span class="fs10lh1-5">attiva alla data del 01.10.2020 e che non risulti cessata alla data di presentazione della domanda</span><br><span class="fs10lh1-5"> &nbsp;</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><!--[if !supportLists]--><span class="fs10lh1-5 ff1">· &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span class="fs10lh1-5 ff1"> </span><!--[endif]--><span class="fs10lh1-5">che eserciti come attività prevalente una delle seguenti (COD. ATECO prevalente):</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere</span></div> &nbsp;<div><span class="fs10lh1-5"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I56 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE,</span><br><span class="fs10lh1-5"> </span><b><span class="fs10lh1-5">con esclusione di:</span></b><br><span class="fs10lh1-5"> </span><i><span class="fs10lh1-5">- 56.10.12 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole</span></i><br><span class="fs10lh1-5"> </span><i><span class="fs10lh1-5">- 56.10.4 - Ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti</span></i><br><span class="fs10lh1-5"> </span><i><span class="fs10lh1-5">- 56.10.5 - Ristorazione su treni e navi</span></i></div> &nbsp;<div><span class="fs10lh1-5">59.14.00 Attività di proiezione cinematografica</span></div> &nbsp;<div><span class="fs10lh1-5">74.20.11 Attività di fotoreporter</span></div> &nbsp;<div><span class="fs10lh1-5">74.20.19 Altre attività di riprese fotografiche</span></div> &nbsp;<div><span class="fs10lh1-5">85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi</span></div> &nbsp;<div><span class="fs10lh1-5">85.52.01 Corsi di danza</span></div> &nbsp;<div><span class="fs10lh1-5">85.52.09 Altra formazione culturale</span></div> &nbsp;<div><span class="fs10lh1-5">85.59.30 &nbsp;&nbsp;Scuole e corsi di lingua</span></div> &nbsp;<div><span class="fs10lh1-5">90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche</span></div> &nbsp;<div><span class="fs10lh1-5">93.11.20 Gestione di piscine</span></div> &nbsp;<div><span class="fs10lh1-5">93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti</span></div> &nbsp;<div><span class="fs10lh1-5">93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca</span></div> &nbsp;<div><span class="fs10lh1-5">93.13.00 Gestione di palestre</span></div> &nbsp;<div><span class="fs10lh1-5">93.2 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ATTIVITÀ RICREATIVE E DI DIVERTIMENTO</span></div> &nbsp;<div><span class="fs10lh1-5">96.04.10 Servizi di centri per il benessere fisico</span></div> &nbsp;<div><span class="fs10lh1-5">96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie</span></div> &nbsp;<div><span class="fs10lh1-5"> </span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><b><span class="fs12lh1-5">COME SI ADERISCE – TEMPI</span></b></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><b><span class="fs12lh1-5"> </span></b></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5">La domanda dovrà essere presentata dal destinatario finale tramite il </span><span class="fs10lh1-5"><b><span class="cf1">Portale dei Servizi Digitali di ARPAL Umbria</span></b></span><b><span class="fs10lh1-5"> </span></b><span class="fs10lh1-5">raggiungibile all’indirizzo: &nbsp;</span><span class="fs10lh1-5"><span class="cf1"><a href="https://servizidigitali.arpalumbria.it/Servizi/RicercaServizi" target="_blank" class="imCssLink">https://servizidigitali.arpalumbria.it</a></span></span>[link:3]<span class="fs10lh1-5"> </span>[/link:3]</div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5"> </span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><b><span class="fs10lh1-5">a partire dalle ore 12:00 del 14/01/2021 e fino alle ore 14:00 del 26/02/2021</span></b></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5"> </span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5">Al portale dei Servizi Digitali si accede mediante la propria identità digitale SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale con credenziali di secondo livello. </span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5">Si raccomanda la scrupolosa verifica dei dati indicati in SPID e delle coordinate IBAN da inserire in domanda per consentire l’effettivo accredito del contributo.</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5">Qualora le informazioni indicate in SPID non fossero corrette, dovranno essere aggiornate prima della compilazione della domanda, poiché, successivamente, non sarà possibile inviare alcuna rettifica o correzione di nessuna delle informazioni.</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5">Terminata la compilazione di tutte le sezioni previste dal servizio on line, il destinatario finale potrà, tramite il sistema, generare la domanda di indennità; il contenuto della domanda è fornito a titolo di fac simile in allegato all’avviso (Allegato 1). Il modello originale generato dal sistema potrebbe differire nell’aspetto grafico.</span><br><span class="fs10lh1-5"> Fino a quando non è effettuata la presentazione della domanda all'Ente questa sarà visibile all'interno della cartella "Pratiche da completare" è sarà sempre possibile apportare modifiche. Per la presentazione della domanda all'Ente il destinatario finale deve cliccare sul pulsante "Invia all’Ente". Una volta presentata all'Ente, la domanda non è più modificabile.</span><br><span class="fs10lh1-5"> Qualora si necessiti di apportare modifiche è necessario generare una nuova domanda.</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5">Entro il termine previsto per la scadenza, il richiedente potrà sempre generare ulteriori domande e inviarle all'Ente.</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5">Solo l'ultima domanda presentata sarà considerata valida. Ciascuna domanda presentata successivamente, infatti, annulla e sostituisce la precedente.</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5">Una volta inviata la domanda viene spostata nella cartella "Pratiche presentate"; nel sistema è disponibile una ricevuta di avvenuto invio riportante il codice univoco identificativo della domanda e gli estremi del protocollo. La protocollazione avvenendo in modalità asincrona potrà essere effettuata anche a posteriori. In questo caso il destinatario finale non vede il numero di protocollo associato alla sua domanda finché questa non è stata protocollata, ma questo non ha impatto sul fatto che l'abbia correttamente inviata. </span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5">Ai fini della validità legale della domanda di richiesta di contributo fa fede esclusivamente la trasmissione telematica effettuata con le modalità previste nell’articolo 6 dell’avviso pubblico; le domande redatte e trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate saranno considerate inammissibili.</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5">Il destinatario finale, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni per false dichiarazioni, dovrà rendere tutte le dichiarazioni indicate nella procedura.</span><br><span class="fs10lh1-5"> Il sistema informativo non consente l’invio di domande incomplete assolvendo così la funzione di controllo formale dell’istanza.</span></div> &nbsp;<div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5">Ai fini degli adempimenti fiscali previsti per la presentazione di istanze alla Pubblica Amministrazione, il destinatario finale dovrà inserire, nell’apposito campo del sistema di compilazione della richiesta di contributo, il numero seriale della marca da bollo da € 16,00 e dovrà conservare una copia cartacea della richiesta di contributo sulla quale dovrà essere apposta la marca da bollo annullata e conservata, indipendentemente dall’esito, per almeno 5 anni successivi alla data di presentazione ed esibita a richiesta di Arpal Umbria o delle autorità preposte. Laddove si riscontrino irregolarità si provvederà ad effettuare le dovute segnalazioni all’Agenzia delle Entrate. Nell’ipotesi in cui si presenti una domanda successiva, tenuto conto che la stessa annulla e sostituisce la precedente, è possibile inserire lo stesso numero seriale identificativo della marca da bollo.</span></div> &nbsp;<div><span class="fs10lh1-5"> </span></div> &nbsp;<div><span class="fs10lh1-5">Per ogni ulteriore informazione consultare l'</span><span class="fs10lh1-5"><span class="cf1"><a href="https://www.arpalumbria.it/sites/default/files/avviso_pubblico_una_tantum_autonomi.pdf" target="_blank" class="imCssLink">avviso pubblico</a></span></span></div></div><div><b><span class="fs10lh1-5 ff2">Scadenza: 26 Febbraio 2021</span></b></div><div><b><span class="fs10lh1-5 ff2"><br></span></b></div><div><span class="fs10lh1-5 ff2">(Fonte: </span><span class="fs10lh1-5"><a href="https://www.arpalumbria.it/avvisipubbliciperlepersonep/avviso-pubblico-una-tantum-autonomi" target="_blank" class="imCssLink">https://www.arpalumbria.it/</a>)</span><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 11:00:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.sicurezzalins.com/blog/?regione-umbria--avviso--una-tantum-autonomi----scadenza--26-febbraio-2021</link>
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			<title><![CDATA[Sicurezza lavoro nello Smart Working]]></title>
			<author><![CDATA[Lins srl]]></author>
			<category domain="http://www.sicurezzalins.com/blog/index.php?category=sicurezza"><![CDATA[sicurezza]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_7zmufd99"><div>Sicurezza lavoro nello Smart Working: obbligo assicurazione infortuni, valutazione rischi: le norme di sicurezza lavoro nel Ddl sullo smart working e nel testo di iniziativa parlamentare, in commissione al Senato.</div><div><br></div><p class="imTALeft"><span class="fs10lh1-5 ff1">Misure di prevenzione, individuazione dei rischi collegati alla prestazione di lavoro e relativa informativa annuale al lavoratore, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, obblighi in materia di protezione dati e dotazioni tecnologiche: sono i capitoli relativi alla sicurezza sul lavoro affrontati dal disegno di legge sullo smart working, approvato dal Consiglio dei Ministri nello scorso gennaio, che ha poi iniziato il cammino parlamentare in Senato con la trattazione (ancora in corso) in commissione Lavoro. L’analisi di questo provvedimento procede parallelamente a quella di un secondo ddl, di iniziativa parlamentare, a prima firma Maurizio Sacconi (presidente commissione Lavoro di Palazzo Madama). Vediamo nel dettaglio come vengono regolamentate le norme sulla sicurezza lavoro in entrambi i provvedimenti allo studio.<br><br>Ddl lavoro autonomo e smart working: il testo<br><br>L’articolo 18 del Ddl del governo prevede l’obbligo per il datore di lavoro di garantire «la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile», anche attraverso la consegna, con cadenza almeno annuale, di «un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro». Si tratta di un obbligo meno stringente di quelli previsti dalle norme sulla valutazione dei rischi sul lavoro (dlgs 81/2008), che fissa criteri precisi per l’elaborazione del relativo documento. Il ddl del governo sullo smart working prevede anche che il lavoratore sia tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.<br> <br>Sicurezza sul lavoro: il DVR per le imprese<br>Il Ddl Sacconi prevede invece maggiori obblighi su questo fronte, contenuti nell’articolo 3: il datore di lavoro o il committente adottano, previa autorizzazione e convalida del medico del lavoro competente, tutte le misure che, in base alla particolarità del lavoro, all’esperienza e alla tecnica, sono necessarie per tutelare e garantire l’integrità fisica e psichica, la personalità morale e la riservatezza del lavoratore. Il lavoratore è tenuto ad adottare con diligenza e puntualità le predette misure, nonché a cooperare attivamente con il datore di lavoro o il committente al fine di prevenire infortuni sul lavoro e l’insorgere di malattie professionali. Ogni quattro mesi il lavoratore deve effettuare visite periodiche di prevenzione e controllo presso presidi sanitari pubblici, le cui tipologie sono stabilite dal datore di lavoro che deve chiedere un parere obbligatorio al medico del lavoro. Il costo di queste visite è totalmente a carico del datore di lavoro o del committente.<br><br>Sicurezza lavoro: obblighi e responsabilità datoriali<br>Entrambi i testi prevedono l’assicurazione obbligatoria per infortuni e malattie professionali, sia in relazione ai rischi connessi con la prestazione lavorativa resa fuori dai locali aziendali, sia per gli infortuni occorsi durante il percorso di andata e ritorno dal luogo dell’abitazione a quello prescelto per svolgere la prestazione lavorativa fuori dai locali aziendali, nel caso in cui la scelta del luogo di lavoro sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative, in base a criteri di ragionevolezza. Nel corso della trattazione in Commissione, Sacconi nella sua relazione pone l’accento sull’esigenza di chiarire se la tutela prevista durante il percorso casa-lavoro debba applicarsi anche per i tragitti che il lavoratore compie ad esempio per andare nei locali aziendali a svolgere parte dell’attività (dove questo è previsto), oppure per recarsi nel luogo di consumazione abituale dei pasti.<br>Per quanto riguarda protezione dei dati e utilizzo di strumenti informatici, il Ddl del Governo è molto stringato: nell’articolo 17, prevede l’obbligo per il datore di lavoro a garantire la protezione dei dati, e quello per il lavoratore di «custodire con diligenza gli strumenti tecnologici messi a disposizione dal datore di lavoro». Il lavoratore è responsabile della riservatezza dei dati cui può accedere tramite l’uso di tali strumenti.<br><br>Il DDl Sacconi invece fa un esplicito riferimento all’applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali alle forme di smart working, e poi inserisce ulteriori regole su aspetti peculiari del lavoro agile. Il datore di lavoro è tenuto al segreto, a norma dell’articolo 622 del codice penale, sulle notizie riservate concernenti il lavoratore delle quali venga a conoscenza per ragione del rapporto di lavoro, delle tecnologie utilizzate o delle attività di selezione precedenti alla sua costituzione. Tale obbligo riguarda, in particolare, le notizie concernenti malattie e impedimenti personali o familiari, e le componenti della valutazione della prestazione eventualmente idonee a rivelare taluno dei dati sensibili protetti. Non sono, invece, oggetto di protezione i dati inerenti allo svolgimento della prestazione lavorativa e al suo corrispettivo. E’ specificamente vietato l’utilizzo di strumenti di controllo a distanza: quelli che si rendono necessari per esigenze produttive, organizzative e via dicendo, vanno effettuati nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. E’ infine esplicitato il divieto, anche in fase di selezione, di effettuare indagini (anche tramite terzi) su opinioni politiche, religiose, sindacali, o su fatti non rilevanti ai fini della valutazione di attitudine professionale o della tutela e sicurezza di cose e persone.<br><br>Sicurezza: niente obbligo di vigilanza assoluta<br>Infine, il ddl Sacconi prevede che, nel rispetto delle modalità di esecuzione autorizzate dal medico del lavoro, e delle eventuali fasce di reperibilità, il lavoratore ha diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche senza che questo possa comportare effetti sulla prosecuzione del rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.<br><br>Fonti: Ddl governo e Ddl Sacconi sullo smart working<br><br>http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/964506/index.html<br>http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/964676/index.html<br></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Jun 2016 13:31:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.sicurezzalins.com/blog/?sicurezza-lavoro-nello-smart-working-</link>
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			<title><![CDATA[Formazione Continua in Italia]]></title>
			<author><![CDATA[Lins srl]]></author>
			<category domain="http://www.sicurezzalins.com/blog/index.php?category=formazione_professionale"><![CDATA[formazione professionale]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_43zrgrg7"><p class="imTALeft"><span class="fs10lh1-5 ff1">06.05.2016 - Cresce in Italia la partecipazione degli adulti (25-64enni) in attività educative e formative, arrivando a coinvolgere 2,6 milioni di persone con un tasso pari all’8% (dati 2014) rispetto al 10,7% della media UE. Le percentuali più alte si registrano per le donne (8,3%), gli occupati (8,7%), i 25-34enni (14,9%), i laureati (18,7%). Sul piano territoriale il Centro-Nord si conferma come l’area geografica con la maggiore partecipazione, mostrando inoltre un trend positivo più intenso rispetto al Mezzogiorno.<br><br>Questi, alcuni dei dati più salienti, del XVI Rapporto sulla Formazione continua in Italia, realizzato dall’Isfol per conto del Ministero del Lavoro e presentato ieri presso la sede del Cnel.<br><br>“Un lavoro molto ricco”, ha sottolineato Stefano Sacchi, introducendo i lavori della giornata. Il Rapporto – ha proseguito il Commissario straordinario dell’Isfol – evidenzia il divario che ancora esiste tra il tasso italiano di partecipazione e il target fissato dalla UE, ma i passi in avanti che sta compiendo il nostro Paese sono rilevanti.<br><br>Tornando ai dati del Rapporto, illustrato da Davide Premutico, Ricercatore Isfol, emerge che sul piano finanziario la necessità di rispondere all’impatto della crisi economica ha comportato il trasferimento di consistenti quote dalla formazione continua agli ammortizzatori sociali in deroga, per un valore complessivo che nel periodo 2009-15 ha raggiunto oltre 1 miliardo di euro.<br><br>In questo quadro, il ruolo dei Fondi interprofessionali si è rafforzato ed essi al momento rappresentano l’unico strumento di finanziamento della formazione continua a livello nazionale. A ottobre 2015 il numero di adesioni ai Fondi si è assestato su circa 930 mila imprese e circa 9,6 milioni di lavoratori. A partire dal 2004 i Fondi interprofessionali hanno gestito complessivamente circa 5,2 miliardi di euro.<br><br>“Un sistema di Fondi solido, ben strutturato, rispetto alle aspettative che ha retto anche alle decurtazioni economiche” ha sottolineato il Professore Pier Antonio Varesi, ex Presidente Isfol, e che ha permesso all’Italia di raggiungere alcuni risultati che ci hanno fatto crescere nelle classifiche internazionali.<br><br>Il Professor Varesi si è soffermato, inoltre, sul fatto che siano necessarie alcune precondizioni affinché la Formazione &nbsp;continua in Italia possa dispiegare al meglio i suoi effetti, sottolineando che “non si può non preoccuparsi del fatto che una parte significativa di giovani di età compresa tra i 20 ed i 24 anni non possiede nemmeno una qualifica professionale”.<br><br>Sempre dal Rapporto emerge che, entrando nel merito della formazione per i lavoratori e &nbsp;per le imprese, la proposta formativa è ancora prevalentemente concentrata su ambiti trasversali e intersettoriali o legati agli obblighi di legge. La salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro rimane la tematica più ricorrente.<br><br>L’aula rappresenta l’ambiente di apprendimento di gran lunga più utilizzato (nel 76,4% dei piani), con rendimenti inferiori rispetto al training on the job.<br><br>Per concludere, molte le sollecitazioni emerse dal dibattito moderato da Claudio Tucci, de “Il Sole 24 ore” sui temi relativi al ruolo dei Fondi dopo il Decreto legislativo 150/15, al tema delle piccole imprese, al tema dell’invecchiamento attivo e della formazione come diritto dei lavoratori. Particolarmente stimolante è stato il dibattito che ha riguardato il ruolo dei Fondi da intermediatori a facilitatori per aiutare le imprese a far emergere le esigenze e fornire servizi.<br><br>Le conclusione della giornata sono state affidate al Sottosegretario, On. Luigi Bobba, che nel suo intervento ha voluto evidenziare l’importanza dei tre Rapporti Isfol dedicati alla tema formazione (Apprendistato, Istruzione e Formazione Professionale e Formazione Continua) “che permettono di avere un quadro di valutazione e monitoraggio di alcune politiche pubbliche e capire se gli strumenti e le risorse a disposizione producano o meno i risultati attesi ed eventualmente in ragione di questo intervenire per correggere e modificare le politiche stesse”.<br><br>http://www.isfol.it/primo-piano/xvi-rapporto-sulla-formazione-continua-in-italia<br></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Jun 2016 13:30:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.sicurezzalins.com/blog/?xvi-rapporto-sulla-formazione-continua-in-italia</link>
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			<title><![CDATA[Sicurezza, niente obbligo di vigilanza assoluta]]></title>
			<author><![CDATA[Lins srl]]></author>
			<category domain="http://www.sicurezzalins.com/blog/index.php?category=sicurezza"><![CDATA[sicurezza]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_3r53j5j0"><div>La vigilanza assoluta del datore di lavoro per prevenire infortuni non è più un obbligo: lo ha messo nero su bianco la Cassazione con una sentenza storica in tema di sicurezza sul lavoro (n. 8883 del 3 marzo 2016). Per escludere ogni responsabilità in caso di incidenti al lavoratore, basta aver fornito i mezzi idonei alla prevenzione e assolto agli adempimenti propri della sua posizione di garanzia. Non rispondere, infatti, dell’evento derivante da una condotta imprevedibilmente colposa dell’infortunato.</div><div></div><p class="imTALeft"></p><div><span class="fs10lh1-5"><b><br></b></span></div><div><span class="fs10lh1-5"><b>Sicurezza: obblighi e responsabilità datoriali</b></span></div><span class="fs10lh1-5">La decisione trae origine dalla condanna infitta dalla Corte di Appello, nei confronti dell’amministratore unico di una srl e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, al risarcimento del danno in favore della parte civile. Ricorsi in Cassazione sottolineando che la causa dell’infortunio era da imputare esclusivamente al comportamento negligente e imprudente dell’infortunato, e che erano state prese tutte le misure preventive previste dalla legge, è stata loro riconosciuta la non responsabilità.</span><br><span class="fs10lh1-5">Questo, poiché il sistema della normativa antinfortunistica si è trasformato da un modello “iperprotettivo” incentrato sulla figura del datore di lavoro che, garante investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori (fornendo i dispositivi di sicurezza idonei e controllandone il corretto uso) ad un modello “collaborativo” in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori.</span><br><br><span class="fs10lh1-5">Sicurezza sul lavoro: i requisiti per i formatori</span><br><span class="fs10lh1-5">Tale principio, normativamente affermato dal Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro di cui al D.Lgs 9.04.2008 n. 81, non esclude la responsabilità del datore di lavoro laddove la carenza dei dispositivi di sicurezza o la loro mancata adozione da parte del lavoratore non può essere sostituita dall’affidamento sul comportamento prudente e diligente di quest’ultimo.</span><br><br><br><span class="fs10lh1-5">http://www.cortedicassazione.it</span><br><p></p></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Jun 2016 13:29:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.sicurezzalins.com/blog/?sicurezza,-niente-obbligo-di-vigilanza-assoluta</link>
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			<title><![CDATA[La sicurezza delle persone disabili]]></title>
			<author><![CDATA[Lins srl]]></author>
			<category domain="http://www.sicurezzalins.com/blog/index.php?category=sicurezza"><![CDATA[sicurezza]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_bx207815"><div>Per "sicurezza delle persone disabili" ci si riferisce ad un campo molto ampio della sicurezza che riguarda non solo coloro che mostrano in modo più o meno evidente difficoltà motorie o sensoriali, ma anche le persone anziane, i bambini, le persone che soffrono di patologie molto diverse tra loro, come l'asma, i problemi cardiaci ecc.. Per questo motivo, una dizione più corretta della materia è quella di "sicurezza ampliata".</div><p class="imTALeft"><span class="fs10lh1-5 ff1">Questo tema è stato preso in considerazione dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile da diversi anni.<br><br>Nel febbraio del 2001 è stato creato un gruppo di lavoro incaricato di esaminare i problemi e proporre le iniziative possibili. Tale gruppo, integrato con i rappresentanti della Consulta delle associazioni delle persone disabili e delle loro famiglie, ha elaborato il documento su valutazione del rischio, individuazione delle misure e pianificazione delle emergenze. Questo documento è stato pubblicato con la circolare n. 4 del marzo 2002. Successivamente, il Gruppo di lavoro ha elaborato una guida per aiutare i responsabili della sicurezza ed i datori di lavoro a migliorare i piani di emergenza e la formazione degli addetti. L'ultimo documento emanato in ordine di tempo è la Lettera circolare 8 agosto del 2006, con le schede di valutazione degli ambienti di lavoro.<br><br>Tutta questa attività si basa su presupposti giuridici e normativi. Infatti, la Costituzione italiana ed i trattati fondanti l'Unione Europea prevedono, rispettivamente, l'uguaglianza dei cittadini e la non discriminazione. Il D.P.R. n. 503 del 1996, poi, ha individuato il pericolo che incombe su una persona a causa della sua disabilità come una barriera architettonica, che deve quindi essere rimossa.<br>Dal punto di vista più tecnico, la Direttiva 89/106/CEE (sui prodotti da costruzione), nel Documento interpretativo del requisito essenziale n. 2 - Sicurezza in caso di incendio - dichiara che, quando si tratta della sicurezza delle persone, si deve partire dall'analisi dei problemi di chi affronta difficoltà percettive o di movimento. Anche il D.Lgs n. 626 del 1994 prevede esplicitamente che il datore di lavoro valuti la sicurezza delle persone disabili presenti nel luogo di lavoro. I documenti citati (scaricabili in formato pdf da questa pagina) servono proprio a facilitare il compito dei datori di lavoro, dei responsabili della sicurezza e dei tecnici chiamati a compiere le rispettive valutazioni.<br>Proprio in armonia con l'impostazione del Decreto Legislativo 626 del 1994, le guide prevedono che, nella valutazione, si tenga conto dell'ambiente in cui si opera e si cerchi di capire quali siano le caratteristiche che lo rendono pericoloso per una persona disabile. Il passo successivo, la scelta delle misure che compensano le carenze di sicurezza, è impostato in modo da individuare quali provvedimenti possano garantire la sicurezza richiesta con il minore impegno di risorse. La sicurezza, infatti, non può essere considerata un alibi per non assumere una persona con disabilità e, d'altra parte, in molti casi anche le misure gestionali sono del tutto in grado di compensare le carenze evidenziate dalla valutazione.<br>Nell'elaborazione della pianificazione dell'emergenza, al datore di lavoro si chiede di includere nel piano generale i punti che riguardano la sicurezza della persona disabile, evitando di predisporre pianificazioni separate.<br><br>In conclusione, la filosofia di fondo del lavoro svolto può essere riassunta in due considerazioni:<br>alle persone con disabilità deve essere garantito un livello di sicurezza uguale (né maggiore, né minore) di quello di cui godono gli altri attraverso misure edili, impiantistiche e gestionali;<br>un ambiente sicuro per una persona disabile è certamente sicuro anche per una che non è disabile.<br><br>http://www.vigilfuoco.it/aspx/page.aspx?IdPage=364<br></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Jun 2016 13:28:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.sicurezzalins.com/blog/?la-sicurezza-delle-persone-disabili</link>
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			<title><![CDATA[Autocontrollo e HACCP]]></title>
			<author><![CDATA[Lins srl]]></author>
			<category domain="http://www.sicurezzalins.com/blog/index.php?category=Haccp"><![CDATA[Haccp]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_6yy566nm"><div>Autocontrollo e sistema HACCP non sono termini sinonimi. Il concetto di autocontrollo ha una valenza più ampia che discende dalla responsabilizzazione dell’Operatore del settore alimentare (OSA) in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e corrisponde all’obbligo di tenuta sotto controllo delle proprie produzioni.</div><p class="imTALeft"><span class="fs10lh1-5 ff1"><br></span></p><p class="imTALeft"><span class="fs10lh1-5 ff1">L’autocontrollo è obbligatorio per tutti gli operatori che a qualunque livello siano coinvolti nella filiera della produzione alimentare.<br>L’HACCP (Hazard analysis and critical control points) è invece un sistema che consente di applicare l’autocontrollo in maniera razionale e organizzata. È obbligatorio solo per gli Operatori dei settori post-primari.<br>Il sistema HACCP è quindi uno strumento teso ad aiutare gli OSA a conseguire un livello più elevato di sicurezza alimentare.<br><br>I principi su cui si basa l’elaborazione di un piano HACCP sono 7:<br><br></span></p><ul><li><p class="imTALeft"><span class="fs10lh1-5 ff1">Identificare ogni pericolo da prevenire, eliminare o ridurre<br></span></p></li><li><p class="imTALeft"><span class="fs10lh1-5 ff1">Identificare i punti critici di controllo (CCP - Critical Control Points) nelle fasi in cui è possibile prevenire, eliminare o ridurre un rischio<br></span></p></li><li><p class="imTALeft"><span class="fs10lh1-5 ff1">Stabilire, per questi punti critici di controllo, i limiti critici che differenziano l’accettabilità dalla inaccettabilità<br></span></p></li><li><p class="imTALeft"><span class="fs10lh1-5 ff1">Stabilire e applicare procedure di sorveglianza efficaci nei punti critici di controllo<br></span></p></li><li><p class="imTALeft"><span class="fs10lh1-5 ff1">Stabilire azioni correttive se un punto critico non risulta sotto controllo (superamento dei limiti critici stabiliti)<br></span></p></li><li><p class="imTALeft"><span class="fs10lh1-5 ff1">Stabilire le procedure da applicare regolarmente per verificare l’effettivo funzionamento delle misure adottate<br></span></p></li><li><p class="imTALeft"><span class="fs10lh1-5 ff1">Predisporre documenti e registrazioni adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa alimentare.<br></span></p></li></ul><p class="imTALeft"><span class="fs10lh1-5 ff1"><br>La prima codifica normativa in Europa risale al 1993 con la Direttiva 43/93/CEE (recepita in Italia con il D. Lgs 26 maggio 1997 n. 155, ora abrogato). Questa normativa è stata sostituita dal Regolamento CE 178/2002 e dal Regolamento CE 852/2004.<br><br>Data l’ampia gamma di imprese alimentari prese in considerazione dal Regolamento CE 852/2004 e la grande varietà di prodotti alimentari e di procedure di produzione applicate agli alimenti, sono state redatte dalla Commissione Europea delle Linee guida generali sullo sviluppo e sull’applicazione delle procedure basate sui principi del sistema HACCP come documento diretto ad aiutare tutti coloro che intervengono nella catena della produzione alimentare. <br>Tali linee-guida si ispirano principalmente ai principi enunciati nel “Codex Alimentarius” CAC/RCP 1-1996 Rev 4-2003 (versione in italiano e versione italiano/inglese) e forniscono indicazioni su un’applicazione semplificata delle prescrizioni in materia di HACCP in particolare nelle piccole imprese alimentari.<br><br>Considerando un’impresa alimentare, il responsabile del piano di autocontrollo deve predisporre e attuare il piano con l’ attiva partecipazione della dirigenza e del personale avvalendosi, se del caso, di un supporto tecnico-scientifico esterno.<br>Il piano deve essere applicabile e applicato, finalizzato a prevenire le cause di insorgenza di non conformità prima che si verifichino e deve prevedere le opportune azioni correttive per minimizzare i rischi quando, nonostante l’applicazione delle misure preventive, si verifichi una non-conformità.<br>L’obiettivo principale è istituire un sistema documentato con cui l’impresa sia in grado di dimostrare di aver operato in modo da minimizzare il rischio. Tuttavia, in alcuni casi come nelle piccole imprese, l’applicazione del sistema HACCP può risultare complessa.<br><br>E’ necessario comunque che la corretta predisposizione e applicazione di procedure, se pure semplificate, consenta nell’ambito del processo produttivo, il controllo e la gestione dei pericoli.<br>L’applicazione dei principi del sistema dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) alla produzione primaria non è ancora praticabile su base generalizzata, ma si incoraggia l’uso di prassi corrette in materia d’igiene in questo settore.<br>Per facilitare l'adozione di piani di autocontrollo adeguati vengono resi disponibili Manuali di Corretta Prassi Igienica (Good Hygiene Practice o GHP) , che costituiscono documenti orientativi voluti dalla normativa comunitaria ed utilizzabili come guida all'applicazione dei sistemi di autocontrollo.<br><br><br>http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&amp;id=1225&amp;area=sicurezzaAlimentare&amp;menu=igiene<br></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Jun 2016 13:26:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.sicurezzalins.com/blog/?autocontrollo-e-haccp</link>
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			<title><![CDATA[Cos’è l'Accreditamento degli enti formativi]]></title>
			<author><![CDATA[Lins srl]]></author>
			<category domain="http://www.sicurezzalins.com/blog/index.php?category=formazione_professionale"><![CDATA[formazione professionale]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_64082205"><div>Con l’accreditamento sia gli Organismi di valutazione della conformità (Laboratori o Organismi di certificazione o ispezione) che i loro clienti possono testimoniare che l’aderenza alle norme è frutto di impegno volontario e non di adeguamento forzoso.</div><div><br></div><p class="imTALeft"></p><div><span class="fs10lh1-5"><b>Cos’è l’accreditamento</b></span></div><br><span class="fs10lh1-5">“Attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti…”</span><br><br><span class="fs10lh1-5">«Attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità»</span><br><span class="fs10lh1-5">REG (CE) N. 765/2008</span><br><br><span class="fs10lh1-5">Sia a livello nazionale che internazionale gli utenti richiedono garanzie crescenti circa la qualità e la sicurezza di beni e servizi acquistati, che produttori e fornitori sono chiamati a garantire per rispetto dei requisiti legislativi e per affrontare la concorrenza in mercati sempre più complessi.</span><br><br><span class="fs10lh1-5">Attraverso la certificazione del proprio sistema di gestione, prodotto o servizio o della propria professionalità, con un report di ispezione sulla propria attività o una prova di laboratorio sui beni offerti, o taratura di strumenti, campioni, sistemi di misura impiegati, il fornitore può dimostrare al cliente che opera in conformità a norme internazionali e altre prescrizioni specifiche attinenti al proprio campo di attività.</span><br><br><span class="fs10lh1-5">Solo i Laboratori di prova, i Laboratoiri di taratura e gli Organismi di certificazione e ispezione accreditati sono in grado di fornire al mercato (business, P.A., consumatori) dichiarazioni di conformità affidabili, credibili e accettate a livello internazionale. ACCREDIA infatti valuta e accerta la loro competenza, applicando i più rigorosi standard di verifica del loro comportamento e monitorando continuativamente nel tempo le loro prestazioni, e aderisce agli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento.</span><br><br><span class="fs10lh1-5">In particolare, i laboratori di taratura accreditati disseminano la riferibilità metrologica dei risultati delle misurazioni a garanzia della qualità dei prodotti e dei servizi, in conformità alla normativa e legislazione nazionale (Legge 273/91) ed internazionale.</span><br><br><span class="fs10lh1-5">Con l’accreditamento sia gli Organismi di valutazione della conformità (Laboratori o Organismi di certificazione o ispezione) che i loro clienti possono testimoniare che l’aderenza alle norme è frutto di impegno volontario e non di adeguamento forzoso.</span><br><br><span class="fs10lh1-5">L’accreditamento attesta il livello di qualità del lavoro di un Organismo (di certificazione e di ispezione) o di un Laboratorio (di prova e di taratura), verificando la conformità del suo sistema di gestione e delle sue competenze a requisiti normativi internazionalmente riconosciuti, nonché alle prescrizioni legislative obbligatorie.</span><br><br><span class="fs10lh1-5">ACCREDIA si impegna, attraverso l’implementazione dei propri meccanismi di controllo, perché il comportamento di tutti gli operatori del mercato (aziende, consulenti, Organismi, ispettori) rispetti alcuni principi fondamentali, che sono alla base della credibilità delle certificazioni, e delle attestazioni di conformità in genere, agli occhi dell’utente.</span><br><br><span class="fs10lh1-5">L’accreditamento è pertanto garanzia di:</span><br><br><span class="fs10lh1-5">Imparzialità: rappresentanza di tutte le Parti interessate all’interno dell’Organismo/Laboratorio.</span><br><span class="fs10lh1-5">Indipendenza: gli auditor e i comitati preposti al rilascio della certificazione/rapporto garantiscono l’assenza di conflitti di interesse con l’organizzazione da certificare.</span><br><span class="fs10lh1-5">Correttezza: le norme europee vietano la prestazione di consulenze sia direttamente che attraverso società collegate.</span><br><span class="fs10lh1-5">Competenza: l’accreditamento attesta in primo luogo che il personale addetto all’attività di verifica sia culturalmente, tecnicamente e professionalmente qualificato.</span><br><span class="fs10lh1-5">L’accreditamento riguarda tutti i settori di produzione e servizio con cui gli utenti si confrontano quotidianamente, perché ogni tipo di attività può essere sottoposto a valutazione, dalle costruzioni all’energia, dall’ambiente ai trasporti, dalla sanità alla formazione…</span><br><br><span class="fs10lh1-5">Il servizio di accreditamento è articolato come un processo complesso che va oltre la dimensione tecnica della valutazione della competenza di Laboratori e Organismi, perseguendo obiettivi di interesse generale:</span><br><br><span class="fs10lh1-5">Promuovere il miglioramento dell’offerta di certificazione, tramite il perfezionamento delle regole, anche avvalendosi del contributo qualificante degli Enti di normazione UNI e CEI per quanto riguarda la connessione tra legislazione e normazione volontaria consensuale.</span><br><span class="fs10lh1-5">Studiare nuovi schemi di accreditamento e sviluppare linee guida per la valutazione uniforme delle norme di riferimento, per venire incontro alle crescenti e diversificate esigenze del contesto socio-economico del Paese.</span><br><span class="fs10lh1-5">Favorire la crescita di una domanda di qualità sempre più ampia e consapevole da parte dei cittadini.</span><br><span class="fs10lh1-5">Contribuire alla creazione della fiducia.</span><br><br><span class="fs10lh1-5">Ente Italiano di ACCREDITAMENTO http://www.accredia.it/</span><br><br><span class="fs10lh1-5 ff1"><span class="cf1"><br></span></span><p></p></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 24 May 2016 15:53:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.sicurezzalins.com/blog/?accreditamento-enti-formativi</link>
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